Art. 62.

      1. All'articolo 2667 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I rappresentanti di soggetti minori d'età e l'amministratore di sostegno, in relazione agli atti per i quali gli sia stata conferita la rappresentanza esclusiva, devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «La mancanza della trascrizione può anche essere opposta al minore e al beneficiario di amministrazione di sostegno,

 

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salvo ai medesimi il regresso contro il tutore e l'amministratore di sostegno che avevano l'obbligo della trascrizione».