1. All'articolo 2667 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I rappresentanti di soggetti minori d'età e l'amministratore di sostegno, in relazione agli atti per i quali gli sia stata conferita la rappresentanza esclusiva, devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La mancanza della trascrizione può anche essere opposta al minore e al beneficiario di amministrazione di sostegno,